Decreto Cura Italia: misure, aiuti e bonus per imprese e lavoratori

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DECRETO CURA ITALIA: MISURE, AIUTI E BONUS PER IMPRESE E LAVORATORI

È stato approvato lunedì 16 marzo il nuovo decreto Cura Italia da 25 miliardi di euro. Diverse misure, aiuti e bonus per imprese e lavoratori che vanno dallo stop alle scadenze fiscali per tutti fino ad un maggiore sostegno di liquidità per le imprese. Vediamo nel dettaglio i vari punti fondamentali.

PER LE IMPRESE

MISURE E GARANZIE STRAORDINARIE PER LE IMPRESE

Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono assegnati 1,2 miliardi per il 2020. La garanzia a favore delle imprese è a titolo gratuito, l’importo massimo per singola impresa è di 5 milioni, in caso di garanzia diretta la copertura può arrivare all’80% del finanziamento (che non dovrà superare 1,5 milioni). Le garanzie sotto i 3 mila euro, a chi è stato danneggiato dall’emergenza, sono concessi senza valutazione.
Per piccole e medie imprese è previsto un pacchetto di misure con moratorie su mutui e prestiti. Gli interventi a sostegno di piccole e micro aziende prevedono che le aperture di credito a revoca non siano revocabili fino al 30 settembre, che i prestiti non rateali con scadenza contrattuale siano prorogati fino al 30 settembre, che per i mutui e altri finanziamenti il pagamento delle rate sia sospeso fino al 30 settembre. 
È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee. 
Come intervento di supporto è previsto che le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti siano garantite dallo Stato. La garanzia è rilasciata in favore di Cdp fino all’80% dell’esposizione. Viene istituito un fondo a copertura delle garanzie con una dotazione di 500 milioni, assicurando così finanziamenti fino a 10 miliardi. 
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nelle S.p.A., S.R.L., S.A.P.A. e Società Cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, Codice Civile. 
Per imprese, autonomi e professionisti , con fatturato al di sotto di 2 milioni, è prevista la sospensione dei versamenti di IVA, tasse e tributi, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. In particolare i versamenti sospesi dovranno essere versati, senza interessi, entro il 31 maggio. 
Slitta solo di pochi giorni il versamento di tasse e contributi per chi ha fatturato oltre i 2 milioni di euro e non rientra nelle categorie più colpite dall’emergenza coronavirus, le scadenze dovranno essere saldate entro venerdì 20 marzo. Fa eccezione il lungo elenco delle categorie direttamente colpite dall’emergenza.
Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020. Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
• avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
• atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
• ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.
Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:
• la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
• la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

PER IL LAVORO

SOSTEGNO PER LA DIFESA DEL LAVORO E DEL REDDITO

Le aziende ammesse alla cassa integrazione ordinaria possono chiedere fino a 9 settimane di Cig nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Il periodo di cassa per Covid-19 non è conteggiato a fini del limite massimo di concessione della Cigo. Anche per i lavoratori non coperti dalla cassa ordinaria ma dal Fis, Fondo di integrazione salariale, è previsto un assegno per massimo 9 settimane. Stanziati 1,3 miliardi. 
Per i lavoratori dipendenti del settore privato non coperti dalla cassa integrazione ordinaria ci sarà quella in deroga, anche per le aziende con un solo dipendente. Si applicherà anche ai settori agricoli, della pesca e del terzo settore. Sono esclusi i lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter). Per la cig in deroga sono stanziati 3,3 miliardi, che verranno ripartiti tra le Regioni, che saranno le titolari della concessione del beneficio. 
I lavoratori dipendenti con un reddito fino a 40 mila euro riceveranno un premio esentasse di 100 euro, se hanno lavorato nel mese di marzo nella loro sede di lavoro. L’entità del bonus sarà rapportata al numero di giorni lavorativi svolti in sede e verrà corrisposto nella retribuzione di aprile «e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno».  
I giorni trascorsi in quarantena dai lavoratori dipendenti del settore privato sono equiparati alla malattia ai fini della retribuzione e non sono computabili ai fini del periodo di comporto (massimo consentito di assenze oltre il quale si perde il posto). La quarantena deve essere certificata dal medico curante. Sono validi i certificati già trasmessi prima del decreto legge. 
È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo. Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). 
Viene creato un «Fondo per il reddito di ultima istanza» dotato di 300 milioni. Con un decreto del ministero del Lavoro da emanare entro 30 giorni verranno previste «misure di sostegno» per i lavoratori a basso reddito, «inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria» (casse professionali), che a causa del coronavirus hanno perso il lavoro o hanno dovuto ridurre l’attività. 

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